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Sez. 5, Sentenza n. 20140 del 23/02/2024 Cc. (dep. 21/05/2024) Rv. 286276-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione per violazione di legge - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286276-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).

Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 159 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)