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Sez. 5, Sentenza n. 8819 del 02/02/2010 Ud. (dep. 04/03/2010) Rv. 246160 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA | Furto commesso in ore serali o notturne ai danni dell'ufficio della Polizia municipale - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246160-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA

Non sussiste l'aggravante dell'avere approfittato di circostanze tali da da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen.), nel caso in cui il soggetto attivo (nella specie agente della Polizia municipale) abbia sottratto somme di denaro dalla cassaforte comunale in ore notturne o serali quando gli uffici erano chiusi e i colleghi assenti, in quanto a tal fine è necessario che la pubblica o privata difesa, ancorché non resa impossibile, sia concretamente ostacolata, non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte. (In applicazione di questo principio la S.C. - nel censurare la decisione del giudice di merito che, nella specie, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 - ha affermato che è necessario individuare ed indicare in motivazione le ragioni idonee a ritenere che in una data situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)