Sez. 4, Sentenza n. 50606 del 05/04/2013 Ud. (dep. 16/12/2013) Rv. 258126 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Comportamenti concludenti - Idoneità - Manifestazione espressa del consenso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
La fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento può consistere anche in un'assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di tutela fondata su un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di lesioni colpose a carico di un soggetto che non si era opposto alla presenza dei figli del suo vicino di casa nel cortile antistante la propria abitazione, considerando che in tal modo fosse sorta una posizione di garanzia sui minori, attraverso l'implicita assunzione di un obbligo di sorveglianza sugli stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)