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Sez. 4, Sentenza n. 22835 del 12/05/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263827 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Estetista professionale - Posizione di garanzia - Configurabilità - Fonte - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263827-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

L'estetista professionale è titolare, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, in virtù sia del principio del "neminem laedere", sia della sua qualità di custode degli apparecchi elettromagnetici utilizzati per detto trattamento, il cui uso, anche unitamente a prodotti cosmetici, potrebbe dar luogo ad attività da qualificarsi pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ., di talché è in astratto configurabile la sua responsabilità per le lesioni causate dai trattamenti estetici praticati in violazione delle regole cautelari di settore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 04/01/1990 num. 1 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 27/11/1991 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)