Sez. 4 - , Sentenza n. 39261 del 18/04/2019 Ud. (dep. 25/09/2019) Rv. 277193 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Comportamenti concludenti – Gestione dello specifico rischio – Necessità - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purchè l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa al decesso di un invalido in sedia a rotelle caduto in un vano ascensore con difetto di apertura della porta al piano, a seguito dell'uso improprio della chiave di emergenza, in cui la Corte ha riconosciuto la posizione di garanzia, di fonte contrattuale, dell'installatore e del manutentore dell'impianto, escludendo, nel contempo, che il figlio della persona offesa, che aveva aperto l'ascensore cadendo anche lui nel vuoto, pur titolare di una posizione di garanzia di fatto di "assistenza generica", fosse gestore dello specifico rischio di precipitazione nel vuoto connesso al funzionamento dell'ascensore, ritenendolo piuttosto, in quanto fruitore dell'impianto alla stregua del padre, "destinatario" di tale rischio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)