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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 02/04/1990 (Rv. 466328 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MAGGIORAZIONI - CONDIZIONI EX DECRETO LEGGE N. 17 DEL 1983 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - EFFETTO PROBATORIO VINCOLANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466328-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MAGGIORAZIONI - CONDIZIONI EX DECRETO LEGGE N. 17 DEL 1983 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - EFFETTO PROBATORIO VINCOLANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

La dichiarazione dei redditi ha funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e non può avere effetto probatorio vincolante per il giudice chiamato ad accertare la sussistenza delle condizioni poste dal decreto legge n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 dello stesso anno, per l'erogazione delle maggiorazioni degli assegni familiari; trattandosi, invece, di un semplice elemento indiziario affidato alla discrezionale valutazione del giudice stesso, questi non può esimersi dall'ammissione delle prove che la parte interessata abbia ritualmente richiesto appunto al fine di superare e contrastare tali indizi. (V 7389/87, mass n 455413; (V 2000/73, mass n 365147).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 5 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)