Sez. 3, Sentenza n. 2000 del 10/07/1973 (Rv. 365147 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - VALORE INDIZIARIO.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI) - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - VALORE INDIZIARIO.*
La dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare e a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente. Essa pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale e stata disposta, non e riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario e, quindi, non puo avere effetto probatorio vincolativo per il giudice chiamato a decidere una controversia di liquidazione del danno per risarcimento. In conseguenza, tale dichiarazione e gli Atti alla stessa connessi, se prodotti in giudizio, presentano i caratteri di semplici elementi indiziari lasciati alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che puo legittimamente disattenderli, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)