Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1977, causa 112/76
Epigrafe
Nel procedimento 112/76,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Renato Manzoni, Chatelineau,
e
fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del trattato CEE e dell'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, pag. 2).
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici,
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Manzoni, cittadino italiano, svolgeva attività lavorativa subordinata in Italia dal 24 settembre 1944 al 31 luglio 1950, ossia per 244 settimane, indi nei pozzi d'estrazione delle miniere belghe dal 1952 al 28 maggio 1972, vale a dire per oltre 20 anni. Avendo a questa data smesso di lavorare per motivi di salute, dal 1o dicembre 1972 egli riceveva dal convenuto nella causa principale (in prosieguo «FNROM») una pensione d'invalidità in relazione all'attività svolta nel Belgio. In seguito gli veniva riconosciuto, dalla previdenza sociale italiana, il diritto ad una pensione con decorrenza dal 1o dicembre 1972 per il lavoro prestato in Italia.
paragrafo 2
Il FNROM procedeva allora ad un riesame del fascicolo dell'interessato e, con provvedimento notificato a quest'ultimo il 12 dicembre 1975, riduceva, a norma dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'importo della pensione d'invalidità corrisposta dal 1o dicembre 1972 della quota corrispondente alla pensione italiana, pretendendo inoltre la restituzione d'indebito per una somma di 12523 franchi.
paragrafo 3
Fondandosi sulla sentenza emessa da questa Corte il 21 ottobre 1975 nella causa 24/75 (Petroni, Racc. 1975, pag. 1149), secondo la quale l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato CEE «in quanto impone una limitazione del cumulo delle due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali», il Manzoni ha impugnato il provvedimento del FNROM dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi.
paragrafo 4
La normativa italiana in materia d'invalidità è una legislazione di tipo B, secondo la quale, cioè, l'importo delle prestazioni varia in funzione della durata dei periodi di assicurazione. Essa richiede, d'altra parte, un periodo minimo d'affiliazione di cinque anni e almeno 260 versamenti settimanali di contributi, per quanto riguarda l'invalidità generale, ed un minimo di un anno d'iscrizione e di 52 versamenti settimanali, per quanto concerne l'invalidità professionale (non imputabile ad infortunio sul lavoro).
paragrafo 5
La disciplina belga è invece una legislazione di tipo A, secondo la quale, cioè, l'importo delle prestazioni non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione. Tuttavia, il sistema vigente nel Belgio in forza del regime speciale d'invalidità dei lavoratori delle miniere non è, a rigor di termini, essenzialmente basato sul rischio, come ad esempio il sistema olandese. L'art. 1, n. 2, del regio decreto 19. 11. 1970 stabilisce che la pensione d'invalidità può essere attribuita all'operaio che abbia compiuto un minimo di 10 anni di lavoro nelle imprese minerarie.
paragrafo 6
Secondo il giudice proponente, la pensione d'invalidità concessa nel Belgio dopo 10 anni di lavoro in un'impresa mineraria (tanto nei pozzi quanto in superficie), ovvero dopo 5 anni di lavoro nei pozzi se si tratta di pneumoconiosi, corrisponde all'intero periodo di occupazione di 30 anni nelle imprese minerarie. Nella fattispecie si avrebbe, quindi, sovrapposizione di periodi assicurativi per la concessione di una prestazione dello stesso tipo, il che potrebbe portare all'attribuzione di un vantaggio ingiustificato.
paragrafo 7
Considerando che si trattava di una pensione d'invalidità, e cioè di una prestazione per la quale vigono criteri di attribuzione diversi da quelli relativi alla pensione di anzianità cui si riferiva la suddetta sentenza Petroni, il Tribunal du travail di Charleroi decideva, con sentenza 18 novembre 1976, di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 8
«1. Se nel sistema di pensione d'invalidità dei minatori, quale risulta attualmente nel Belgio dal R.D. 19. 11. 1970 e dai successivi decreti apportanti modifiche, la riduzione della pensione belga in corrispondenza a prestazioni concesse da altri Stati membri, riduzione effettuata in forza dell'art. 46, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71, sia conforme all'art. 51 del trattato CEE.
2. Se gli istituti previdenziali competenti possano, in base all'art. 46, n. 3, ridurre le prestazioni da essi corrisposte qualora il cumulo delle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accordare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovrapposti.»
paragrafo 9
Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 25 novembre 1976.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia
paragrafo 1
Il ricorrente nella causa principale osserva anzitutto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di rinvio, la pensione d'invalidità dovuta in forza del regime vigente nel Belgio a favore dei minatori a chi abbia compiuto 10 anni di lavoro non corrisponde all'intero periodo di occupazione di 30 anni nelle imprese minerarie. A norma dell'art. 1, n. 2, del regio decreto 19. 11. 1970, i 10 anni rappresentano la durata minima — e massima — dei periodi assicurativi rilevanti al fine di poter fruire della prestazione integrale. Il riferimento all'attività professionale di 30 anni si trovava nell'art. 13 del regio decreto 28. 5. 1958 (abrogato dal 1o. 11. 1970), il quale stabiliva che «la pensione di anzianità o d'invalidità … può essere cumulata con una o più pensioni attribuite in forza di uno o più regimi pensionistici diversi, di anzianità o d'invalidità, solo fino a concorrenza dell'importo della pensione d'anzianità spettante per 30 anni di attività nei pozzi d'estrazione delle miniere». Se avesse voluto tener fermo tale limite per il cumulo delle prestazioni, il legislatore belga avrebbe dovuto imporre il previo calcolo dell'importo della pensione di anzianità teoricamente spettante, per 30 anni di lavoro in miniera, a colui che richiedesse una pensione d'invalidità soggetta alle norme sul cumulo. Ora, in proposito non esiste alcuna disposizione. Il solo limite riguardante il cumulo è attualmente quello stabilito dall'art. 23, n. 1, del regio decreto 19. 11. 1970, secondo cui «la pensione d'invalidità attribuita in forza del presente decreto può essere cumulata con una o più pensioni di anzianità o d'invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione di cui all'art. 4, n. 1 …», cioè dell'importo della pensione integrale, dovuta dopo 10 anni di lavoro in miniera. La suddetta norma non fa alcuna menzione di pensioni attribuite da un altro Stato in forza dei regolamenti comunitari o di convenzioni bilaterali.
paragrafo 2
Nello svolgimento dell'attività professionale dell'interessato in Italia e nel Belgio risulta chiaro che i periodi assicurativi compiuti in quest'ultimo Stato non si sovrappongono ai periodi assicurativi italiani. Tale sovrapposizione sarebbe concepibile solo in caso di cumulo dei periodi di assicurazione. Nella fattispecie, il diritto alla pensione belga è stato acquisito unicamente in ragione dei periodi di lavoro compiuti nel Belgio. I periodi maturati in Italia in settori diversi da quello delle miniere non avrebbero potuto essere aggiunti a quelli belgi, in caso di necessità, per la determinazione del diritto alla pensione belga, in quanto trattasi di periodi rispettivamente compiuti sotto due regimi non corrispondenti (art. 38, n .; 2, del regolamento n. 1408/71).
paragrafo 3
Quanto alla compatibilità dell'art. 46, n. 3, con l'art. 51 del trattato, sembra evidente che l'interpretazione già data dalla Corte alla norma in questione si applica pure per il regime delle pensioni d'invalidità. Dalla sentenza 140/73 (Mancuso, Racc. 1973, pag. 1449) — emessa, è vero, nell'ambito di una controversia sorta sotto l'impero degli abrogati regolamenti nn. 3 e 4 — risulta d'altronde che le disposizioni in materia di pensioni vecchiaia e superstiti si applicano per analogia nella liquidazione delle prestazioni d'invalidità.
paragrafo 4
Il FNROM sostiene che l'effetto della limitazione contemplata dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non è quello di danneggiare i lavoratori migranti, ma solo quello di evitare che venga loro riservata una situazione di eccessivo privilegio. La limitazione di cui trattasi non costituisce un ostacolo per la realizzazione della parità di trattamento fra lavoratori migranti e non migranti, ma tiene conto invece del suddetto principio nella sua ampia estensione, garantendo che la prestazione corrisponderà all'importo teorico più elevato che l'interessato può rivendicare, fra quelli contemplati dalle legislazioni nazionali cui egli è stato sottoposto. Sotto questo profilo, l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non è incompatibile con l'art. 51 del trattato, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni d' invalidità dei minatori, dato che assicura ai lavoratori migranti il regime pensionistico più vantaggioso, nel rispetto del principio della parità di trattamento.
paragrafo 5
La summenzionata sentenza Petroni si riferiva ad una pensione d'anzianità, prestazione i cui criteri di determinazione sono sostanzialmente diversi da quelli vigenti per la pensione d'invalidità dei minatori. Considerato il carattere forfettario di quest'ultima, il richiamo alla sentenza Petroni non è pertinente, in quanto in contraddizione con un punto della motivazione della stessa in cui è detto che il metodo da applicare non può «risolversi, per lo stesso periodo, in un cumulo di prestazioni». Ora, in relazione al periodo di 30 anni che scadeva il 1o dicembre 1972, data in cui gli veniva attribuita la pensione belga, l'interessato verrebbe a fruire contemporaneamente di detta pensione d'invalidità, spettantegli in ragione dell'attività svolta nel Belgio dal 1952 al 1972, nonché della pensione italiana, attribuitagli per il lavoro prestato in Italia dal 1944 al 1950. Si avrebbe, quindi, cumulo di prestazioni per uno stesso periodo.
paragrafo 6
Il governo belga osserva che, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza Petroni, il principio sancito dall'art. 51 del Trattato implica che vengano stabilite norme di coordinamento, le quali non possono tuttavia autorizzare il cumulo ingiustificato di prestazioni. Poiché la sistematica ripartizione pro rata è stata condannata dalla Corte, il Consiglio ha messo a punto, nel regolamento n. 1408/71, due metodi di calcolo delle pensioni, di cui l'uno fondato sull'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali, l' altro informato agli stessi criteri del sistema di cumulo dei penodi assicurativi e di ripartizione pro rata già contemplato dall' abrogato regolamento n. 3. Allorché l'acquisto del diritto alle prestazioni è subordinato al cumulo dei periodi di assicurazione o di residenza, la pensione corrisposta dagli enti nazionali viene calcolata pro rata temporis, prendendo in considerazione i soli periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione del paese in cui ha sede l'ente debitore. Poiché il lavoratore non può essere contemporaneamente sottoposto alla legislazione di più di uno Stato membro, l'insieme dei periodi d'assicurazione (o di residenza) da prendere in considerazione non può superare la durata del più lungo periodo completo di occupazione previsto da una delle legislazioni cui detto lavoratore sia stato sottoposto. L'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce quindi un metodo di calcolo delle prestazioni il quale evita cumuli ingiustificati e sancisce il principio della parità di trattamento sul piano giuridico, con la conseguenza che il lavoratore non migrante non dev'essere posto in situazione meno favorevole di quella del lavoratore migrante. Quando il diritto alle prestazioni sorge senza necessità di ricorrere al cumulo dei periodi, la ripartizione pro rata non è ammessa. Nel caso dell'invalidità, qualora il lavoratore sia stato occupato in due o più paesi in cui vige una legislazione «di tipo A» il problema è risolto nel senso che l' interessato ha unicamente diritto alla pensione d'invalidità del paese in cui si è ammalato. Quando si applica, invece, l'art. 46, n. 1, 1o comma, un equa soluzione è offerta dal n. 3 dello stesso articolo, che garantisce al lavoratore l'importo teorico più elevato. Questa norma tiene altresì conto del divieto di discriminazione, poiché i lavoratori non migranti non possono mai ottenere una prestazione più elevata di quella corrispondente all'intero periodo di occupazione.
paragrafo 7
Qualora dovesse essere riconosciuto incompatibile con l'art. 51 del trattato, l'art. 46, n. 3, sarebbe in contrasto anche con l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 e col principio della parità di trattamento enunciato negli artt. 7 e 48 del trattato. Le norme anti-cumulo stabilite ai nn. 1 e 2 dell'art. 12 non si applicano alle prestazioni liquidate in conformità a quanto disposto dall'art. 46, perché i casi di cumulo ingiustificato, che questa norma intende eliminare, sono esclusi grazie al n. 3 dello stesso articolo. Qualora, tuttavia, il n. 3 risultasse invalido, l'art. 46 potrebbe dar luogo a discriminazioni a danno dei lavoratori non migranti, in quanto i lavoratori migranti fruiscono di cumuli ingiustificati cui non si possa rimediare applicando l'art. 12 (nella sua redazione attuale).
paragrafo 8
Il governo italiano sostiene che sarebbe possibile risolvere la controversia, in senso favorevole al lavoratore, sulla sola base del diritto nazionale. La Corte — esso ricorda — ha ritenuto che, non istituendo la normativa comunitaria un sistema comune di previdenza, le norme di coordinamento dei vari sistemi non si applicano quando il diritto a determinate prestazioni sia acquistato in base ad una sola legislazione nazionale, e non possono essere fatte valere per ridurre prestazioni di cui un ente previdenziale sia debitore in forza della propria legislazione. D'altra parte la Corte ha rilevato che le finalità stesse della normativa comunitaria risulterebbero compromesse se l'applicazione di tale normativa, invece di garantire al singolo interessato maggiori vantaggi, dovesse portare a fargli perdere diritti già acquisiti in uno degli Stati membri in base alla legislazione ivi vigente (cfr. oltre alla sentenza Petroni già richiamata, le sentenze Massonet, 50/75, Racc. 1975, pag. 1473; Borella, 49/75, Racc. 1975, pag. 1461; Rzepa, 35/74, Racc. 1974, pag. 1241; Niemann, 191/73, Racc. 1974, pag. 571; Mancuso, 140/73, Race. 1973, pag. 1449; Keller, 27/71, Race. 1971, pag. 885).
paragrafo 9
Solo qualora i regolamenti attribuiscano ai lavoratori il diritto a prestazioni previdenziali ch'essi non potrebbero ottenere senza l'applicazione dei regolamenti stessi, possono essere imposte agli interessati delle limitazioni in contropartita dei vantaggi ottenuti; al di fuori di questo caso, siffatte limitazioni non sono ammesse, perché esse avrebbero l'effetto di porre il lavoratore in una situazione meno favorevole di quella che, in mancanza dei regolamenti comunitari, deriverebbe dall'applicazione del diritto interno.
paragrafo 10
Nel caso di specie, l'interessato ha fruito di due distinte ed autonome pensioni d'invalidità, liquidate ciascuna in base alla rispettiva legge nazionale (e tenendo conto, per ciascuna di esse, solo dei periodi di attività svolti in ciascuno Stato). Non è stato «necessario» ricorrere al cumulo previsto dalle norme comunitarie (art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71). Non può certo invocarsi, perciò, l'applicazione dell'art. 46, n. 3, né sussiste, quindi, alcun problema d'interpretazione di tale norma.
paragrafo 11
Per «periodi sovrapposti» devono intendersi solo quelli che vengono presi in considerazione da entrambi gli Stati al fine di determinare, ciascuno per proprio conto, la pensione spettante al lavoratore: come avverrebbe se, nella specie, l'ente previdenziale belga avesse tenuto conto anche degli anni di lavoro svolti in Italia e l'ente italiano di quelli maturati nel Belgio. Non vi è invece sovrapposizione quando la pensione in uno Stato membro viene attribuita, in base alle leggi nazionali, tenendo conto unicamente dell'attività svolta nello Stato debitore anche se per tale attività venga corrisposta autonomamente una pensione ragguagliata ad un numero di anni maggiore (secondo una finzione giuridica), che, per puro caso, copra anche il periodo di attività lavorativa svolta in un altro Stato membro, periodo per il quale viene già corrisposta autonomamente da quest'ultimo un altra pensione. È del tutto arbitrario computare i 10 anni fittizi «come se» il lavoratore avesse cominciato a lavorare nel Belgio dieci anni prima (cioè nello stesso periodo in cui è stato occupato in Italia). Più logico sarebbe calcolare gli anni «come se» il lavoratore avesse proseguito il suo lavoro nel Belgio per dieci anni (lavoro che, in effetti, egli non ha potuto «proseguire» a causa dell'invalidità).
paragrafo 12
Il governo italiano conclude nel senso che i limiti eventualmente contemplati nella normativa comunitaria quanto ai criteri di attribuzione delle prestazioni previdenziali nei rapporti fra i regimi nazionali non possono essere invocati per rifiutare o ridurre prestazioni già dovute agli aventi diritto in base alla legislazione di un solo Stato membro. In subordine, esso propone di affermare che non sussiste cumulo ingiustificato derivante da sovrapposizione di periodi, che possa legittimare la decurtazione dell'importo spettante in forza delle sole leggi nazionali, allorché non coincidano i presupposti della liquidazione delle diverse prestazioni previdenziali nazionali.
paragrafo 13
La Commissione osserva in primo luogo che, essendo il sig. Manzoni stato soggetto prima ad una legislazione di tipo B in uno Stato membro, poi ad una legislazione di tipo A in un altro Stato membro, si doveva senz'altro applicare l'art. 46 del regolamento n. 1408/71. In tal modo l'interessato aveva potuto ottenere, da un lato, una quota di pensione in Italia, per la cui attribuzione era stato necessario il cumulo dei periodi assicurativi, e, dall'altro, la pensione d'invalidità secondo il regime belga, per il fatto che, avendo egli lavorato più di 20 anni nelle miniere del Belgio, la condizione relativa ad un periodo di occupazione di 10 anni posta dalla normativa belga era, nel suo caso, ampiamente soddisfatta. La pensione d'invalidità dovuta dal FNROM è quindi una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale.
paragrafo 14
Soltanto qualora i criteri per l'attribuzione delle pensioni d'anzianità fossero fondamentalmente e sostanzialmente diversi da quelli relativi alle pensioni di vecchiaia sarebbe lecito chiedersi se, riguardo alle pensioni d'invalidità, l'art. 46, n. 3, possa essere considerato compatibile con l'art. 51 del trattato. Nella sentenza Mancuso, la Corte riteneva che l'applicazione analogica degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 alle pensioni d'invalidità implica altresì l'applicazione per analogia, dell'interpretazione da essa data delle suddette disposizioni a proposito delle pensioni di anzianità. Riferendosi alla sentenza Mancuso anche nell'ambito del regolamento n. 1408/71, non è quindi possibile, al fine di sostenere che l'art. 46, n. 3, è conforme all'art. 51 del trattato per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, eccepire che esiste una differenza fondamentale fra i sistemi pensionistici di vecchiaia e, rispettivamente, d'invalidità.
paragrafo 15
Di conseguenza, nel caso in esame, poiché l'interessato aveva acquistato il diritto alla pensione belga senza che fosse stato necessario ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi, il FNROM non avrebbe dovuto ridurre l'importo della pensione stessa in ragione di prestazioni previdenziali corrisposte da altri Stati membri.
paragrafo 16
Non risulta alcuna sovrapposizione di periodi assicurativi, né reali, né fittizi. La confusione da parte del giudice a quo è senz'altro imputabile al fatto che il regio decreto 28. 5. 1958, recante le norme cui il FNROM doveva attenersi in materia di pensioni di vecchiaia e di reversibilità, stabiliva, all'art. 13, che la pensione d'anzianità o d'invalidità poteva essere cumulata con una o più pensioni d'anzianità o d'invalidità spettanti in forza di altri regimi previdenziali solo fino a concorrenza dell'importo della pensione d'anzianità prevista per 30 anni di attività lavorativa nei pozzi d'estrazione delle miniere. Il regio decreto 24. 10. 1967, n. 50, sulla pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, riuniva in un unico testo le norme relative alle pensioni d'anzianità e di reversibilità di tutti i lavoratori subordinati, compresi gli operai minatori, affidandone la gestione ad un unico ente, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS). Ora, quest'ultimo decreto non ha mantenuto in vigore il limite fissato per il cumulo dal decreto del 1958. Non essendo più competente in materia di pensioni vecchiaia per operai minatori dal 1o. 1. 1968, data di entrata in vigore del regio decreto n. 50, il FNROM non ha mai avuto occasione di applicare questo testo. A ciò è dovuto, senza dubbio, il suo errore circa il riferimento ad un periodo di occupazione di 30 anni.
paragrafo 17
Anche qualora si avesse sovrapposizione di periodi, l'art. 46, n. 3, non sarebbe applicabile. È infatti senz'altro ipotizzabile il caso di due pensioni, entrambe acquisite in forza dell'art. 46, n. 2, le quali superino l'importo teorico più elevato e siano state rispettivamente liquidate tenendo conto di periodi fittizi.
paragrafo 18
La Commissione propone quindi che le questioni sottoposte alla Corte vengano risolte come segue:
paragrafo 19
«1. L'applicazione analogica delle disposizioni del capitolo 3 (vecchiaia e morte) del titolo III del regolamento n. 1408/71 alle pensioni d'invalidità contemplate dall'art. 40, n. 1, dello stesso regolamento implica che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone una limitazione del cumulo di due prestazioni dell'assicurazione invalidità spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo di una di tali prestazioni spettante in forza delle sole leggi nazionali.
2. Ne consegue che gli enti previdenziali competenti di uno Stato membro non possono applicare l'art. 46, n. 3, per ridurre una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali, nemmeno in caso di effettiva sovrapposizione dei periodi assicurativi presi in considerazione per il calcolo della prestazione.»
paragrafo 20
All'udienza del 28 aprile 1977, hanno presentato osservazioni orali il ricorrente nella causa principale (rappresentato dal sig. Rossini, direttore del «Patronato A.C.L.I.»), il FNROM (rappresentato dal sig. Stein), il governo belga (rappresentato dal sig. Perl, in qualità d'agente) e la Commissione delle CC.EE. (rappresentata dalla sig.na Jonczy, in qualità d'agente).
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 settembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 18 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 25 novembre seguente, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 51 dello stesso trattato e dell'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2);
punto 2
dette questioni sono state sollevate in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione d'invalidità di un cittadino italiano, attore nella causa principale, che ha lavorato dapprima in Italia, indi nel Belgio come minatore del fondo;
punto 3
detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidità nell'ambito del regime dei minatori;
punto 4
viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Italia, ha dovuto invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione italiana è stata ripartita prorata;
punto 5
valendosi del principio della limitazione delle prestazioni posto dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'ente belga ha ritenuto di poter ridurre l'importo della pensione d'invalidità a concorrenza della quota italiana ed ha chiesto la restituzione dell'indebito;
punto 6
in primo luogo viene chiesto se «nel sistema di pensione d'invalidità dei minatori, quale risulta attualmente nel Belgio dal R.D. 19 novembre 1970 e dai successivi decreti apportanti modifiche, la riduzione della pensione belga in corrispondenza a prestazioni concesse da altri Stati membri, riduzione effettuata in forza dell'art. 46, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71, sia conforme all'art. 51 del trattato CEE;
punto 7
in secondo luogo viene chiesto se «gli istituti previdenziali competenti possano, in base all'art. 46, n. 3, ridurre le prestazioni da essi corrisposte qualora il cumulo delle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accordare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovrapposti».
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 8
I regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48-51 del trattato;
punto 9
l'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti «necessari» per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, prescrivendo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali;
punto 10
lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro;
punto 11
l'art. 46, n. 3, si configura come una norma limitativa del cumulo e delle varie prestazioni prorata ed il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 51, in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha facoltà di disciplinare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, le modalità di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali, ivi comprese le prestazioni d'invalidità, che gli interessati attingono dal trattato;
punto 12
cionondimeno, è incompatibile con l'art. 51 del trattato l'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 che implicasse la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali;
punto 13
si deve quindi concludere che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 14
La legislazione belga relativa al regime speciale d'invalidità per i minatori stabilisce che la pensione d'invalidità spetta all'operaio che abbia almeno dieci anni di servizio nelle imprese minerarie;
punto 15
l'interessato ha svolto l'attività di minatore nel Belgio per oltre 20 anni;
punto 16
l'applicazione delle norme che vietano il cumulo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi è concepibile solo qualora, per la sussistenza o per il calcolo del diritto del lavoratore, si debba ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione prorata delle prestazioni;
punto 17
il diritto alla pensione nell'ambito della legislazione belga è stato acquistato, nella fattispecie, in forza dei soli periodi lavorativi maturati nel Belgio;
punto 18
non è quindi necessario risolvere la seconda questione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dal governo belga, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 20
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Charleroi, con sentenza 18 novembre 1976, dichiara:
L'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 ottobre 1977.
Il cancelliere
A. van Houtte
Il presidente
H. Kutscher