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Sez. L, Sentenza n. 1839 del 26/01/2009 (Rv. 606906 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca del beneficio assistenziale per sopravvenuta insussistenza - Accertamento giudiziale - Relativo onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 2009-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606906-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In caso di revoca del beneficio assistenziale per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, ove l'assistito deduca la non conformità alla situazione di fatto, immutata dopo l'originario riconoscimento, l'ambito della lite, in difetto di contestazione in ordine alla mancanza sopravvenuta di altri requisiti, è circoscritto ai fatti dedotti in giudizio dalle parti e, quindi, alla sola sussistenza del requisito sanitario, con esclusione, per la parte, dell'onere di allegare e provare la permanenza degli altri requisiti e, per il giudice, del potere di procedere ad accertamenti di ufficio su materia non controversa.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)