Sez. U - , Sentenza n. 14561 del 09/05/2022 (Rv. 664659 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Revoca della prestazione - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.
DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)