Sez. L, Sentenza n. 16542 del 19/07/2006 (Rv. 591629 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Elemento costitutivo - Configurabilità - Revoca della pensione per miglioramento delle condizioni di salute - Contestazione giudiziale del provvedimento - Ripristino della prestazione senza soluzione di continuità - Accertamento del requisito reddituale - Necessità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di assegno di invalidità, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di invalidità, nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale senza soluzione di continuità, quindi con la stessa decorrenza della revoca, per l'accertata insussistenza del miglioramento delle condizioni di salute del percettore del beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)