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Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 23/04/1981 (Rv. 413154 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE X ARTT 40 E 41 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - PRESUPPOSTI - VENDITA A TERZI DI PARTE DEL FONDO NON COLPITO DAL SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ABLATORIO - ESPROPRIAZIONE TOTALE DEL FONDO RESIDUO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413154-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE X ARTT 40 E 41 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - PRESUPPOSTI - VENDITA A TERZI DI PARTE DEL FONDO NON COLPITO DAL SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ABLATORIO - ESPROPRIAZIONE TOTALE DEL FONDO RESIDUO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

In tema di liquidazione dell'indennita espropriativa, perche possa ravvisarsi un'espropriazione parziale e, quindi, farsi ricorso al criterio di stima differenziale previsti dagli artt 40 e 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359, e necessario che tra la parte espropriata e quella non espropriata sussista un vincolo tale che il distacco e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano, in senso negativo o positivo, sulla utilizzazione della parte non espropriata. Pertanto, non si versa in tema di espropriazione parziale, e non e conseguentemente applicabile il suindicato criterio di stima, quando l'espropriato abbia alienato a terzi, antecedentemente al provvedimento ablatorio, la parte del fondo non colpita dal medesimo, configurandosi allora un caso di espropriazione totale, e non parziale. (V 3095/73, mass n 366855, sulla prima parte; (Conf 5177/77, mass n 388802, sulla prima parte; (Conf 4047/75, mass n 378346).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)