Sez. 1, Sentenza n. 6913 del 15/12/1982 (Rv. 424570 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONE SPECIALE - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE EX ART. 40 E 41 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - PRESUPPOSTI - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONE SPECIALE - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE EX ART. 40 E 41 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - PRESUPPOSTI - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE.*
La configurabilità di un'espropriazione parziale al fine della liquidazione dell'indennità secondo il criterio di stima differenziale, previsto dagli artt. 40 e 41 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, postula che la parte espropriata e quella non espropriata dell'immobile costituiscano un un'unica entità economica, con l'effetto che il distacco della prima influisca positivamente o negativamente sul valore della seconda, e legittimamente in tal caso, nella liquidazione concreta della indennità, il giudice procede determinando sia il valore del fondo nella sua originaria consistenza sia quello della parte risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata, ed operando poi la differenza tra i due valori. (V 2395/81, mass n 413154; (V 1370/80, mass n 404899; (V 5177/77, mass n 388802; (V 4047/75, mass n 378346).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)