Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 29/11/1977 (Rv. 388802 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONE PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONE PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La configurabilita di un'espropriazione parziale, al fine della liquidazione dell'indennita secondo il criterio della stima differenziale, previsto dagli artt 40 e 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359, postula che la parte espropriata e quella non espropriata dell'immobile costituiscano, in relazione a vincoli obiettivi, una unica entita economica, si che il distacco della prima influisca, positivamente o negativamente, sul valore della seconda. (Conf 4047/75, mass n 378346; 3566'72, mass n 361548).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)