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Sez. 1, Sentenza n. 9695 del 25/09/1990 (Rv. 469332 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DECRETO RESO DAL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - RECLAMO - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469332-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DECRETO RESO DAL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - RECLAMO - TERMINE DI DIECI GIORNI - DECORRENZA.*

Con riguardo al decreto reso dal tribunale in esito al procedimento camerale per la concessione al coniuge divorziato della quota di pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite (ex art. 9 legge n. 898 del 1970), il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739 comma secondo cod. proc. civ., decorre dalla data della notificazione dal decreto stesso al procuratore costituito (art. 285 cod. proc. civ.) non da quello della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di più parti. (V 3080/85, mass n 440772; (V 5521/83, mass n 430453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)