Sez. 2, Sentenza n. 3138 del 21/11/1973 (Rv. 366925 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dare prevalenza all'uno o all'altro risultato della prova, salvo i casi tassativamente prescritti dalla legge, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)