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Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 07/05/1977 (Rv. 385481 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385481-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa, in particolare delle prove testimoniali e della loro Rilevanza, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 856/74, mass n 368751; (Conf 3138/73, mass n 366925; (Conf 2878/73, mass n 366480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)