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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 28/03/1974 (Rv. 368751 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368751-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE.*

La valutazione delle risultanze di causa, in particolare delle prove testimoniali e della loro Rilevanza, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 3138'73, mass n 366925; 2878'73, mass n 366480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)