Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 29/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209052 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Importazione di argento e omesso pagamento dell'IVA - Confisca prevista dalla legge doganale - Applicabilità - anche in caso di prescrizione del reato - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
La disciplina della confisca prevista dall'art. 301 della legge doganale si estende al reato di omesso versamento dell'IVA relativa alle importazioni. Ciò in quanto l'art. 70 del d.P.R n. 633 del 1972, in materia di IVA sui beni importati nel territorio dello Stato, fa espresso riferimento per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni della legge doganale relative ai diritti di confine. Ne consegue che i soggetti attivi del reato sono tutti coloro i quali effettuano importazioni imponibili, e non solo gli operatori economici assoggettati al regime interno dell'IVA. (Fattispecie in tema di introduzione in Italia di 300 Chilogrammi di argento ed omesso pagamento dell'IVA. La Corte ha peraltro specificato che la confisca "speciale" prevista dall'art. 301 Legge n. 43 del 1973, non presuppone condanna e dunque si applica anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)