Sez. 3, Sentenza n. 5370 del 23/03/1998 Ud. (dep. 07/05/1998) Rv. 210517 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Legge doganale - Rinvio operato dall'art.70 d.P.R. n.633 del 1972 - Ambito del rinvio: all'intero Titolo VII d.P.R. n.43 del 1973 - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il rinvio operato dall'art.70 d.P.R. n.633 del 1972 sull'applicazione dell'IVA nell'importazione di beni, non attiene solo all'art.292 della legge doganale ma anche all'art.295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando, giacché il predetto precetto si riferisce alle controversie ed alle sanzioni di cui alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine e, quindi, richiama l'intero titolo VII del T.U. n.443 del 1973. Nè sussiste alcuna violazione del principio di tassatività, poiché la fattispecie non è indeterminata, giacché fa riferimento a connotati e parametri precisi e consente di conoscere il divieto oggetto della disposizione incriminatrice. Non può, neppure, addursi una pretesa incompatibilità fra le condotte descritte dalla norma richiamata (art.295 d.P.R. n.43 del 1973) ed il precetto contemplato da quella richiamante (art.70 d.P.R. n.633 del 1972), perché, pur non essendo l'I.V.A. un dazio ma un'imposta, i comportamenti evasivi, in quella specifica ipotesi, si consumano in dogana, sicché assumono rilievo le varie circostanze aggravanti previste dall'art.295 T.U. doganale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)