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Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 08/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208301 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | I.V.A. - Applicazione dell'imposta all'importazione - art. 70 D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 - Depenalizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208301-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Le violazioni previste dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni non può ritenersi depenalizzata poiché il rinvio contenuto nella norma alle disposizioni doganali relative ai diritti di confine deve essere riferito all'intero titolo VII del T. U. della legge doganale e perciò sia all'art. 292 che all'art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. Poiché infatti, nell'ipotesi aggravata, il contrabbando è punito anche con pena detentiva, deve escludersi che operi la depenalizzazione in applicazione del principio, di portata generale, stabilito dal secondo comma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)