Sez. 3, Sentenza n. 4739 del 26/11/2001 Cc. (dep. 07/02/2002) Rv. 221054 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Estinzione del reato per prescrizione - Confisca delle cose servite a commettere il reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto - Necessità - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di contrabbando, le cose che servirono per la commissione del reato o che ne costituiscono l'oggetto, il profitto o il prodotto sono soggette a confisca anche nel caso che il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, derogando la disciplina fissata dall'art.301, comma 1 del DPR 23 gennaio 1973, n.43 a quella generale contenuta nell'art.240 cod.pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la confisca disciplinata dal citato art.301 deve essere disposta anche nei casi di proscioglimento per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)