Sez. L, Sentenza n. 1968 del 29/03/1982 (Rv. 419817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA O TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA O TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
La manifesta infondatezza della pretesa e la sua temerarietà - che, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., consentono la condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali nelle cause previdenziali - postulano, rispettivamente, un netto ed innegabile contrasto della pretesa azionata con le risultanze di fatto del processo, ovvero con una giurisprudenza ormai consolidata, avverso la quale nessun argomento venga addotto meritevole di una qualche considerazione, e l'esistenza di indizi sufficienti che l'assicurato, benché conscio di avere torto, tuttavia tenti di ottenere un beneficio assolutamente non spettantegli. (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente a caratterizzare la proposta Azione come manifestamente infondata e temeraria l'irrilevanza del quadro clinico, con "una condizione ai limiti della norma", ed il giudizio negativo sulla richiesta di pensionamento espresso dal medico del patronato in Sede collegiale). (V 3621/81, mass n 414236; (V 449/81, mass n 410925; (V 2357/80, mass n 406048).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)