Sez. L, Sentenza n. 449 del 19/01/1981 (Rv. 410925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - RISPETTIVA NOZIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - SUSSISTENZA DEI PREDETTI REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - PRESUPPOSTI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA PRETESA - RISPETTIVA NOZIONE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - SUSSISTENZA DEI PREDETTI REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La manifesta infondatezza e la temerarieta della pretesa - in presenza delle quali non opera, a favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, l'esclusione dalla condanna al pagamento delle spese - ricorrono, rispettivamente, nel caso in cui, intervenuta una giurisprudenza consolidata su di una controversia di dubbia soluzione e meritevole di dibattito, questa sia stata riproposta senza corredo di argomenti diversi da quelli esaminati nelle precedenti decisioni e (in analogia con il concetto della responsabilita aggravata di cui al primo comma dell'art 96 cod proc civ) nel caso in cui la pretesa sia stata avanzata in mala fede, e cioe con la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta, o con colpa grave, e cioe senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa medesima. Pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione d'invalidita, il giudice del merito, al fine di ritenere il lavoratore soccombente immeritevole dell'esonero dal pagamento delle spese, non puo arrestarsi alla semplice considerazione di un comportamento speculativo posto in essere dal medesimo, ma deve compiere un'indagine precisa e puntuale del comportamento processuale di detto lavoratore, in riferimento alle argomentazioni poste a base della sua domanda e alle deduzioni di carattere clinico e diagnostico a sostegno della prestazione previdenziale richiesta e tenendo conto di tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)