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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 26/07/1968 (Rv. 335275 - 01)

VENDITA - RISOLUZIONE - DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - PRESCRIZIONE PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE- DEDUCIBILITA DEL DIFETTO DI QUALITA IN VIA DI ECCEZIONE O DI DOMANDA RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335275-01

VENDITA - RISOLUZIONE - DEL CONTRATTO PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - PRESCRIZIONE PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE- DEDUCIBILITA DEL DIFETTO DI QUALITA IN VIA DI ECCEZIONE O DI DOMANDA RICONVENZIONALE.*

Il difetto di qualita, al pari del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, puo essere opposto al venditore che richiede lo adempimento del contratto, pur dopo il decorso del termine annuale di prescrizione delle relative azioni, e cio anche mediante domanda riconvenzionale intesa a conseguire effetti maggiori del semplice rigetto della domanda principale. Conforme alla sentenza 1917-66, massima n. 323727.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)