Sez. 2, Sentenza n. 348 del 15/01/1980 (Rv. 403741 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE).*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE).*
A norma degli artt 1495 e 1497 cod civ, il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la cosa compravenduta sia affetta da vizi ovvero manchi delle qualita promesse o essenziali per l'uso cui la cosa stessa e destinata, e assoggettato ad identici termini di decadenza e di prescrizione e puo essere esercitato sia in via di Azione che di domanda riconvenzionale. (V 2706/68, mass n 335275; (V 1916/66, mass n 323727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)