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Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 15/07/1966 (Rv. 323727 - 01)

VENDITA - RISOLUZIONE - PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - PRESCRIZIONE PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - DEDUCIBILITA DEL DIFETTO DI QUALITA IN VIA DI ECCEZIONE O DI RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323727-01

VENDITA - RISOLUZIONE - PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - PRESCRIZIONE PER DECORSO DEL TERMINE ANNUALE - DEDUCIBILITA DEL DIFETTO DI QUALITA IN VIA DI ECCEZIONE O DI RICONVENZIONALE.*

Il difetto di qualita, al pari del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, puo essere opposto al venditore che richiede l'adempimento del contratto, pur dopo il decorso del termine annuale di prescrizione delle relative azioni; e cio anche mediante domanda riconvenzionale intesa a conseguire effetti maggiori del semplice rigetto della domanda principale. (Cfr 634/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)