Sez. 1, Sentenza n. 2289 del 29/07/1974 (Rv. 370672 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - NOZIONE - REQUISITI - LEGGE ABROGATIVA E RIFORMULATIVA DI NORMA PREESISTENTE - LEGGE AUTONOMA CHIARIFICATIVA DI PREESISTENTE DISPOSIZIONE - ATTI INTERPRETATIVI AUTENTICI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - NOZIONE - REQUISITI - LEGGE ABROGATIVA E RIFORMULATIVA DI NORMA PREESISTENTE - LEGGE AUTONOMA CHIARIFICATIVA DI PREESISTENTE DISPOSIZIONE - ATTI INTERPRETATIVI AUTENTICI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non puo fondarsi sul mero titolo del testo legislativo o sui soli lavori preparatori, ovvero sull'intenzione del legislatore in se considerata, ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, per la quale la legge medesima, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non e suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti, deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa. Pertanto, non puo riconoscersi natura interpretativa, nel senso considerato, ne alla disposizione che, riformulando in modo piu chiaro ed appropriato una norma preesistente, l'abroghi e provveda a regolare per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia, sia pure con precetti sostanzialmente identici a quelli previgenti, ne alla nuova norma che, sia pure in assenza di uno specifico riferimento ad una preesistente disposizione, produca, fra le sue conseguenze, in virtu dell'unita ed organicita dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione, comportando l'abbandono di interpretazioni per l'innanzi accolte e che, dopo la sua emanazione, si rivelino erronee.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)