diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 28505 del 23/12/2005 (Rv. 587954 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Vizi appartenenti al procedimento svoltosi davanti al Consiglio dell'ordine - Denunciabilità per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Motivi del ricorso - Censure riferite alla pronuncia del Consiglio dell'ordine - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587954-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione davanti al Consiglio nazionale forense, mentre non possono essere denunciati per la priva volta con il ricorso alle Sezioni Unite, che ha ad oggetto la pronuncia di quest'ultimo organo e, a pena d'inammissibilità, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., deve contenere i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, i quali devono concernere detta pronuncia, non essendo ammissibili censure rivolte esclusivamente nei confronti della decisione resa dal Consiglio dell'Ordine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)