Sez. 4 - , Sentenza n. 28316 del 29/09/2020 Ud. (dep. 12/10/2020) Rv. 280080 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Partecipazione in fatto ad un intervento chirurgico - Obblighi di protezione nei confronti del paziente - Sussistenza - Fattispecie.
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In tema di colpa medica omissiva, è destinatario degli obblighi di protezione nei confronti del paziente il sanitario che, pur in mancanza di una formale investitura, abbia partecipato in fatto all'atto chirurgico, esercitando le funzioni dei garanti tipici ed assumendo i relativi rischi. (Fattispecie relativa al decesso di un paziente a seguito di toracentesi, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico pneumologo che aveva partecipato all'intervento, pur limitandosi a sostenere il paziente per fargli assumere la posizione più idonea, condividendo comunque le modalità operative dei chirurghi che avevano deciso di intervenire senza una guida ecografica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)