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Sez. 4, Sentenza n. 48793 del 11/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268216 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Comportamenti concludenti - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268216-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - opera purchè l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta, non estendendosi oltre la sua sfera di governo degli stessi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità degli imputati per omicidio colposo in relazione al decesso di un giovane per annegamento in una piscina che, sebbene ubicata in adiacenza alla struttura ricreativa dagli stessi gestita, era separata ed autonoma nonchè gestita da altri soggetti, e dunque non rientrante nella loro sfera di controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)