Sez. L, Sentenza n. 4657 del 22/05/1987 (Rv. 453317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PRECISO MOMENTO DEL SINISTRO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PRECISO MOMENTO DEL SINISTRO - IRRILEVANZA.*
In tema di tutela contro gli infortuni sul lavoro, deve comprendersi tra gli infortuni tutelati quello occorso "in itinere" al lavoratore che sia costretto dalla necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro e dalla carenza di convenienti mezzi pubblici di trasporto e di mezzi posti a disposizione del datore di lavoro, di avvalersi di un mezzo privato, giacché tali necessità e carenze costituiscono un "quid pluris" in grado (con il concorso del nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e l'attività svolta dal lavoratore, anteriormente a quella prestazione) di aggravare il rischio generico insito nel comportamento di un qualsiasi utente della strada, senza che abbia Rilevanza il preciso momento in cui il sinistro si verifichi, dovendo essere egualmente tutelato sia che si verifichi durante il percorso per raggiungere il luogo ove è in attesa il mezzo privato, sia che si verifichi durante l'attesa del mezzo privato stesso, in quanto tutto l'iter di trasferimento, in una determinata ora e con determinate modalità, dalla abitazione al luogo di lavoro, costituisce la situazione di rischio generico aggravato tutelata ai sensi dell'art. 2 DPR 30 giugno 1965 n. 1124. (V 2731/86, mass n 445777).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)