Sez. L, Sentenza n. 6374 del 13/07/1996 (Rv. 498552 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Trasferimento alla mensa convenzionata esterna nell'intervallo per il pranzo - Investimento del lavoratore da parte di un autoveicolo - IndennizzabilitĂ dell'infortunio - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Costituisce infortunio sul lavoro "in itinere" indennizzabile dall'I.N.A.I.L. quello occorso al lavoratore investito da un'autovettura durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'azienda, ricorrendo la condizione dell'inerenza dello spostamento all'attivitĂ lavorativa prestata. (Nella specie il lavoratore era stato investito dopo avere parcheggiato la propria autovettura, utilizzata per lo stesso spostamento).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)