Sez. 2, Sentenza n. 3325 del 20/12/1978 Ud. (dep. 31/03/1979) Rv. 141664 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE.*
La speciale tenuita del danno va valutata anzitutto e prevalentemente secondo il criterio oggettivo del valore intrinseco della cosa e, solo in via sussidiaria, secondo il criterio soggettivo con riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)