Sez. 7, Ordinanza n. 6152 del 15/10/2013 Cc. (dep. 10/02/2014) Rv. 257888 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Area intramuraria riservata - Assegnazione del detenuto - Rigetto del reclamo da parte del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza respinge il reclamo avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione carceraria abbia assegnato il detenuto ad una sezione riservata della Casa circondariale essendo quest'ultimo un atto amministrativo adottato per ragioni organizzative dall'amministrazione carceraria, non suscettibile di violare i diritti soggettivi del destinatario e, pertanto, non sindacabile in sede giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)