Sez. 1, Sentenza n. 39530 del 04/10/2007 Cc. (dep. 25/10/2007) Rv. 237749 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Assegnazione di un detenuto a una determinata sezione di un istituto penitenziario - Reclamo - Ammissibilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il reclamo avverso il provvedimento di assegnazione del detenuto a una particolare sezione dell'istituto di pena è ammissibile solo quando con esso si deducano specifiche violazioni dei diritti del detenuto in conseguenza dell'assegnazione stessa: e ciò in quanto la ripartizione dei detenuti all'interno della struttura carceraria è riconducibile al potere discrezionale dell'Amministrazione di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenendo conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)