Sez. 7, Ordinanza n. 20868 del 15/10/2013 Cc. (dep. 22/05/2014) Rv. 259687 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Assegnazione di un detenuto alla sezione riservata di un istituto penitenziario - Rigetto del reclamo da parte del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza respinge il reclamo relativo al provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che ha assegnato il detenuto ad una sezione riservata della Casa circondariale, quando non è dedotta, né emerge, alcuna lesione di diritti soggettivi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancata determinazione di un limite temporale in ordine alla durata dell'assegnazione alla sezione riservata avesse violato un diritto soggettivo del detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)