Sez. 1, Sentenza n. 4314 del 06/10/1994 Cc. (dep. 21/01/1995) Rv. 200032 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Assegnazione di un detenuto a una determinata sezione di un istituto penitenziario - Impugnabilità del provvedimento in applicazione estensiva o analogica dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario - Esclusione - Fattispecie.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Non può ritenersi impugnabile, in applicazione estensiva o analogica dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario (che prevede la possibilità di reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare previsto dal precedente art. 14 bis), il provvedimento con il quale il direttore di un istituto penitenziario disponga l'assegnazione di un detenuto ad una particolare sezione dell'istituto stesso, quando ciò non comporti restrizione dei diritti dell'interessato ovvero sospensione o riduttiva applicazione delle regole di trattamento, ma soltanto limitazioni riconducibili al potere discrezionale dell'amministrazione penitenziaria di organizzare la vita all'interno dell'istituto, tenendo conto della pericolosità dei detenuti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo da parte del tribunale di sorveglianza, il ricorrente lamentava che l'assegnazione a quella determinata sezione comportava "riduzione dei momenti di socialità" e divieto di utilizzo del campo sportivo).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)