diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 43049 del 15/10/2003 Ud. (dep. 11/11/2003) Rv. 226607 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 356 - Fattispecie a forma libera - Modalità attraverso cui può realizzarsi l'interposizione fittizia di beni per eludere disposizioni di legge - Socio occulto o di fatto - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226607-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)