Sez. 2, Sentenza n. 6939 del 26/01/2011 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249457 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 - Costituzione fittizia di nuova società commerciale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n. 356 del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società dichiarata fallita.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies com. 1, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)