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Sez. L, Sentenza n. 3674 del 18/06/1985 (Rv. 441268 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE RETRIBUITO IN PARTE IN MISURA FISSA E IN PARTE CON PROVVIGIONI - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI CANONI PREVISTI DALL'ART. 36 COST. - INCIDENZA DELLE PROVVIGIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441268-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE RETRIBUITO IN PARTE IN MISURA FISSA E IN PARTE CON PROVVIGIONI - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI CANONI PREVISTI DALL'ART. 36 COST. - INCIDENZA DELLE PROVVIGIONI - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato sia retribuito in parte in misura fissa, secondo il minimo previsto dalla contrattazione collettiva, ed in parte con provvigioni calcolate sugli affari promossi che superino un certo tetto convenzionalmente fissato, il riscontro dell'adeguatezza della retribuzione secondo i canoni di sufficienza e di proporzionalità stabiliti dall'art. 36 cost. Deve essere effettuato con riferimento, non già esclusivamente al minimo contrattuale, bensì anche alle provvigioni. Viola pertanto il citato precetto costituzionale l'ulteriore clausola del contratto individuale di lavoro che preveda l'assorbimento delle provvigioni nei miglioramenti retributivi del predetto minimo, costituiti innanzi tutto dai periodici aumenti dell'indennità di contingenza, dal momento che da tale pattuizione consegue o che alcuni affari promossi non farebbero maturare provvigioni per il lavoratore (con violazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità di lavoro svolto) oppure che il minimo retributivo rimarrebbe sterilizzato nel tempo rispetto all'aumento del costo della vita. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittima la predetta clausola di assorbimento sul rilievo che il principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 cost. Era garantito dalla corrispondenza della quota fissa al minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva). (V 1153/83, mass n 425935; (V 4267/83, mass n 429195).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)