Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)