Sez. 3, Sentenza n. 37642 del 06/06/2024 Ud. (dep. 14/10/2024) Rv. 286978-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 - Formulazione precedente e formulazione vigente, come novellata dal d.lgs. n. 158 del 2015 - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, sussiste continuità normativa tra il disposto dell'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione successiva alla novellazione effettuata dall'art. 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e quello di cui alla medesima norma nella formulazione previgente, costituendo quella sostituita una sotto-fattispecie della nuova figura delittuosa, che resta
caratterizzata da una struttura bifasica, presupponente la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica.
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)