Sez. 3 - , Sentenza n. 10916 del 12/11/2019 Ud. (dep. 01/04/2020) Rv. 279859 - 03
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Modifiche apportate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - Incidenza sul rapporto di specialità reciproca intercorrente con la previsione dell'art. 2 - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca esistente tra il reato di cui all'art. 2 e quello di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, in quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l'utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento ed il raggiungimento della soglia di punibilità; ne consegue che il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalle diverse modalità di documentazione dell'operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)