Sez. L, Sentenza n. 5649 del 17/09/1986 (Rv. 448135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - NOZIONE DI RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O, IN DIFETTO, A QUELLA INDIVIDUALE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - NOZIONE DI RETRIBUZIONE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O, IN DIFETTO, A QUELLA INDIVIDUALE - NECESSITÀ.*
Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio generale di omnicomprensività della retribuzione che precluda all'autonomia privata di escludere dal computo della retribuzione dovuta in forza dei vari istituti di origine contrattuale o legale che ad essa fanno riferimento uno o più elementi retributivi aventi il carattere della continuità, dell'obbligatorietà e della determinatezza. Pertanto ove una norma di legge non imponga, ai fini dell'istituto da essa regolato, di calcolare tutti gli elementi della retribuzione da essa indicati e rinvii puramente e semplicemente alla nozione di retribuzione, questa deve essere intesa nella misura determinata dall'autonomia collettiva o, in difetto, da quella individuale o dal giudice. In particolare - in relazione agli istituti legali - la nozione omnicomprensiva di retribuzione non è accolta dal legislatore, né per la retribuzione nel periodo feriale, né per il trattamento di malattia od infortunio, né per i permessi sindacali retribuiti; risulta invece accolto - come eccezione al principio generale suddetto - , oltre che per l'indennità di anzianità, anche per il trattamento retributivo spettante nelle festività infrasettimanali. (V 5849/85, mass n 443035; (V 3251/85, mass n 440918; (V 1073/84, mass n 433230).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)