Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 25/08/1978 (Rv. 393580 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La violazione delle norme relative all'Onere delle spese e configurabile solo quando detto Onere venga imposto alla parte totalmente vittoriosa: all'infuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui caso, e insindacabile in Sede di legittimita, quando sia logicamente e correttamente motivato. (Conf 390/77, mass n 383936; (Conf 2731/75, mass n 376732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)