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Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 25/08/1978 (Rv. 393580 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393580-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La violazione delle norme relative all'Onere delle spese e configurabile solo quando detto Onere venga imposto alla parte totalmente vittoriosa: all'infuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui caso, e insindacabile in Sede di legittimita, quando sia logicamente e correttamente motivato. (Conf 390/77, mass n 383936; (Conf 2731/75, mass n 376732).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)