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Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 10/07/1975 (Rv. 376732 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - DIVIETO DI CONDANNARE LA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376732-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - DIVIETO DI CONDANNARE LA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*

In tema di spese giudiziali, l'unico principio che il giudice deve in ogni caso rispettare e quello del divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. Il disporre, invece, una compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e frutto di una valutazione che non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 864/73, mass n 363181; 1640/72, mass n 358479; (Conf 1029/72, mass n 357383).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)