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Sez. 5, Sentenza n. 9130 del 19/04/2006 (Rv. 588848 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Calcolo automatico - Inapplicabilità ai terreni aventi destinazione edificatoria - Qualificazione risultante dal piano regolatore generale - Rilevanza - Mancata adozione dei piani particolareggiati attuativi - Irrilevanza - Determinazione del valore - Accertamento da parte dell'Ufficio - Contestazione - Accertamento da parte del giudice tributario di merito.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588848-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro ed INVIM, l'edificabilità di un terreno, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale del Comune, senza che assuma alcun rilievo la mancata adozione dei piani particolareggiati di attuazione, attraverso i quali potrà esserne eventualmente specificato il valore, dovendo quest'ultimo, in attesa della loro adozione, essere accertato in fatto dall'Ufficio, ed in caso di controversia sulla determinazione amministrativa dal giudice tributario di merito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)