diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2416 del 18/02/2003 (Rv. 560556 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Calcolo automatico - Inapplicabilità per i terreni fatti oggetto di destinazione edificatoria, negli strumenti urbanistici - Interpretazione - Strumenti urbanistici - Nozione - Portata - Perfezionamento - Necessità - Adozione di un piano regolatore generale da parte di un comune non seguita ancora da approvazione regionale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560556-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale il calcolo automatico del valore dei beni immobili non si applica "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non può che fare riferimento agli strumenti urbanistici già perfezionati e, ad un tal riguardo, il completamento dell'iter di un piano regolatore generale non può prescindere dall'approvazione del provvedimento adottato dal comune da parte della regione, giacché l'atto di controllo, potendo anche modificare od integrare il provvedimento stesso, non rappresenta soltanto una mera condizione di efficacia, ma un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale. Nè- d'altronde - il principio di certezza e di legalità, immanente nell'ordinamento tributario, consente la possibilità di anticipare, ai fini fiscali, l'applicazione di disposizioni dettate per la determinazione della base imponibile nei trasferimenti di terreni edificabili, in relazione a suoli che non abbiano ancora assunto (e, in caso di mancata approvazione, potrebbero anche non assumere) una tale qualità.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)