Sez. 3, Sentenza n. 40272 del 01/10/2015 Ud. (dep. 07/10/2015) Rv. 264951 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di dichiarazione infedele - Abuso del diritto - Irrilevanza penale delle operazioni elusive - "Ius superveniens" introdotto dall'art. 10 bis, comma 13, l. n. 212 del 2000 - Retroattività - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma quinto, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che prevede l'applicazione dell'art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212 anche alle condotte commesse anteriormente alla propria entrata in vigore solo se non sia ancora stato notificato un atto impositivo, non impedisce di ritenere non più penalmente rilevanti le condotte fiscalmente elusive integranti mero abuso del diritto, per effetto del comma 13 del medesimo art. 10-bis, in quanto tale comma, realizzando una sostanziale "abolitio criminis", deve operare retroattivamente senza condizioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 13, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)